back to top

AIUTI DI STATO

[et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.4.7" width="100%" max_width="1600px"][et_pb_row column_structure="3_4,1_4" _builder_version="4.4.7"][et_pb_column type="3_4" _builder_version="4.4.7"][et_pb_text admin_label="Sottotitolo" _builder_version="4.9.4"]

Un nuovo strumento a disposizione degli Associati AIAV

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.9.4" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]

Da oggi è attivo il sito aiutidistato.aiav.eu che AIAV ha voluto mettere a disposizione dei propri associati per consentire loro di ottemperare agli obblighi imposti dalla Legge 124/2017 (commi da 125 a 129) che impone alle le imprese, e ad altri soggetti, la pubblicazione di un elenco completo e dettagliato degli aiuti e dei contributi pubblici ricevuti a fronte dello svolgimento della propria attività di impresa nel corso dell’esercizio (anno) precedente con la base del “criterio di cassa”. La pubblicazione di tale elenco deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito web aziendale oppure – nel caso non lo si possegga – sul sito internet dell’associazione di categoria di appartenenza.

L’obbligo coinvolge le società di Capitali (S.p.A., s.r.l., S.a.p.a.), le società di persone (s.n.c., s.a.s.), le ditte individuali che svolgono attività di impresa (indipendentemente dal regime contabile) e quindi anche i soggetti operanti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario e, infine, le società cooperative (comprese le cooperative sociali).

Le società di capitali che presentano il bilancio in forma ordinaria (S.p.A. e s.r.l. di grandi dimensioni) possono elencare i contributi ricevuti nella nota integrativa del bilancio stesso. Le s.r.l. che redigono il bilancio in forma abbreviata possono elencare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato nella nota integrativa del bilancio.

Per quanto oggi risaputo, le opportunità concesse alle suddette tipologie di società di capitali (ovvero l’elencazione degli aiuti di Stato in nota integrativa di bilancio) non rappresentano un “esplicito esonero” dalla pubblicazione degli stessi sul sito aziendale. Pertanto si consiglia di pubblicarli ugualmente sul proprio sito web.

I contributi e gli aiuti di cui è obbligatoria la pubblicazione sono quelli ricevuti dallo Stato, da Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni, da Istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL), dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), dalle Agenzie fiscali e da Società a controllo pubblico.

Devono comunque essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. Se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all’obbligo pubblicitario.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti vantaggi: sovvenzioni, sussidi, contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi), vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni: denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; denominazione e codice fiscale del soggetto erogante; somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); data di incasso; causale (breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono rispettare l’obbligo di Legge indicando, sul proprio sito internet o sul sito della propria associazione di categoria, l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire ulteriori informazioni.

Attenti alle sanzioni… La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione, una sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro” oltre alla sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="4.4.7"][et_pb_text _builder_version="4.4.7" locked="off"][login_widget title="ACCEDI QUI"]
[/et_pb_text][et_pb_social_media_follow _builder_version="4.4.7" text_orientation="center" custom_margin="|1px|||false|false" custom_padding="|1px|||false|false"][et_pb_social_media_follow_network social_network="facebook" url="https://www.facebook.com/aiavadv/" _builder_version="4.4.7" background_color="#3b5998" follow_button="off" url_new_window="on"]facebook[/et_pb_social_media_follow_network][et_pb_social_media_follow_network social_network="twitter" url="https://twitter.com/aiavadv" _builder_version="4.4.7" background_color="#00aced" follow_button="off" url_new_window="on"]twitter[/et_pb_social_media_follow_network][et_pb_social_media_follow_network social_network="youtube" url="https://www.youtube.com/c/AIAVAssociazioneItalianaAgentidiViaggio" _builder_version="4.4.7" background_color="#a82400" follow_button="off" url_new_window="on"]youtube[/et_pb_social_media_follow_network][et_pb_social_media_follow_network social_network="vimeo" url="https://vimeo.com/aiav" _builder_version="4.4.7" background_color="#45bbff" follow_button="off" url_new_window="on"]vimeo[/et_pb_social_media_follow_network][et_pb_social_media_follow_network social_network="skype" skype_url="skype:?call" _builder_version="4.4.7" background_color="#12A5F4" follow_button="off" url_new_window="on"]skype[/et_pb_social_media_follow_network][/et_pb_social_media_follow][et_pb_blog posts_number="1" include_categories="773" _builder_version="4.4.7"][/et_pb_blog][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -il_salvagente

Articoli recenti

I CONSULENTI DI VIAGGIO: TUTTI NE PARLANO, MA CHI SONO VERAMENTE?

Il report annuale Linkedin, vede la figura del consulente di viaggio al primo posto tra le professioni in crescita nel 2025 ed è notizia...

IDENTITÀ DIGITALE, LA FRONTIERA DEL FUTURO

L’assemblea degli aderenti ha istituito il Comitato Promotore che avrà il compito di giungere alla costituzione del Consorzio Trust Data Identity Network, espressione di...

VIETNAM AIRLINES E ITA AIRWAYS: NUOVE ROTTE DALL’ITALIA

Nel panorama del trasporto aereo, il 2025 segna l’arrivo di importanti novità per i viaggiatori italiani. Il 1° luglio, Vietnam Airlines inaugurerà il volo diretto Milano Malpensa-Hanoi, un...