L’Art. 28 del DL 9/2020 ha stabilito che determinati soggetti, che non abbiano potuto fruire di viaggi in aereo, treno e traghetto, a causa dell’emergenza Covid-19, possano ottenere il rimborso del prezzo del biglietto (o un voucher di pari importo, come vedremo).
In particolare, l’art. 28, comma 1 stabilisce che “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre” che siano stati stipulati da persone
- che si trovano, al momento della partenza, in quarantena,
- che risiedono in zona rossa,
- che risultano positive al Covid-19,
- che avevano come destinazione della vacanza una zona rossa,
- che dovevano spostarsi per un concorso annullato
- che avevano, come destinazione del loro, viaggio un Paese che non consente lo sbarco di persone che vengono da altri Paesi a causa dell’emergenza Covid-19.
Tutte queste persone, annullato il viaggio, possono ottenere il rimborso del biglietto (anche tramite voucher).
Ciò in quanto l’art. 28 del decreto 9/2020 si fa riferimento all’art. 1463 del codice civile, che recita: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”.
La norma, pertanto, prende in considerazione il caso in cui, ferma la disponibilità e la possibilità del vettore a rendere la sua prestazione, il viaggiatore sia impossibilitato a fruirne, a causa di una propria condizione soggettiva personale (ad esempio la malattia) o comunque imposta allo stesso per legge (come nel caso di obbligo di non lasciare le cosiddette “zone rosse” o impossibilità di sbarcare in un Paese in cui vigono restrizioni all’ingresso).
Anche i successivi commi, ovvero il comma n. 5 ed il comma n. 9, che disciplinano rispettivamente l’annullamento dei pacchetti turistici e dei viaggi di istruzione, legano la possibilità di annullare i contratti stipulati, in virtù delle situazioni soggettive in cui il solo viaggiatore possa trovarsi (quelle di cui al comma 1, per i pacchetti e quelle di cui al DPCM 8 marzo 2020 per i viaggi di istruzione).
Il susseguirsi dei numerosi provvedimenti presi al fine di evitare il diffondersi del virus Covid-19, impedisce tuttavia oggi a tutti i cittadini italiani di spostarsi sul territorio (se non per comprovati ed indifferibili motivi di lavoro o di salute) ed alla stragrande maggioranza degli operatori turistici di svolgere le proprie attività (si pensi ai ristoranti chiusi, ai voli cancellati, agli alberghi che non possono garantire servizi di pulizia e sorveglianza, alle guide turistiche che non possono esercitare, ai musei chiusi, ecc.).
Ecco che, oggi, l’impossibilità della prestazione, ai sensi dell’art. 1463 cc, riguarda non più l’impossibilità per il solo viaggiatore a fruire della prestazione, ma altresì l’impossibilità per l’organizzatore e/o il fornitore a rendere tale prestazione.
Sebbene in via interpretativa si potrebbe certamente sostenere una tesi di questo tipo e ritenere, in via analogica, che sia possibile per organizzatori e fornitori rimborsare anche in questo ultimo caso tramite voucher il viaggiatore che si è visto annullare la vacanza, sarebbe auspicabile un intervento normativo in tal senso, che affermi una tale possibilità in maniera chiara, al fine di evitare conflitti interpretativi.
Peraltro, una tale possibilità è già stata contemplata dall’art. 88 del DL 18/2020, il Decreto Cura Italia, con riferimento al rimborso dei contratti alberghieri e dei biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura.
Soggiorni non fruiti e biglietti di concerti, spettacoli e musei possono già essere rimborsati tramite voucher, non rimane che allargare l’ambito di applicazione di tale norma a tutti i servizi turistici, pacchetti inclusi.
Avv.to Veronica SCALETTA
Ufficio Legale AIAV
NdR.
In questi ultimi giorni sono tornate alla carica alcune Associazioni per la Tutela del Consumatore che, come loro solito, attaccano le imprese turistiche invitando i viaggiatori a far causa per qualsiasi cosa. Oggi invitano a far causa alle agenzie di viaggio e ai T.O. per richiedere l’eventuale rimborso dovuto i DENARO anziché per mezzo del VOUCHER.
Ovviamente la causa si fa sempre e solo dopo aver versato alle Associazioni l’obolo dovuto.
Anche sui social (soprattutto FB) sono spuntati avvocati col pallino del viaggio che sostengono – con le stesse, misere argomentazioni, il diritto dei viaggiatori a richiedere DENARO anziché VOUCHER.
Non abbiate timore… Lasciate che AssoConsumo e avvocati scrivano, dopodiché girate le lettere alle vostre associazioni di categoria di riferimento che, sicuramente, provvederanno a rispondere in vece vostra, risolvendo il problema.
AIAV / Ufficio di Coordinamento